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Lunedì, 16 Novembre 2015 00:00

Aggiornamento sul passo... tordo dove sei?

Scritto da
Primo piano tordoOgni anno è sempre la stessa storia, si aspetta Ottobre speranzosi e poi passa così velocemente che si arriva a metà Novembre e magari ancora si è visto poco o nulla. Giunti a metà stagione possiamo tirare le prime somme con un'ottimo inizio migrazione che ha portato tanti tordi sopratutto al nord già i primi di ottobre in cui si è registrato un buon passo così come al centro. Al sud a meno di una settimana di inizio novembre, complice anche mal tempo e tempi sfavorevoli, il passo è stato molto irregolare. In Calabria e Sicilia un po' tutti i cacciatori si stanno chiedendo che fine ha fatto il tordo? mentre le allodole, ormai quasi al termine, hanno regalato anch'esse poche emozioni.
Intanto al nord si registra la presenza di un buon quantitativo di Cesene nonostante il vero ed intenso freddo non sia ancora arrivato mentre sono i Sasselli a mancare. Tutt'altre emozioni sta regalando la regina che registra una buona presenza nel nord e nel centro italia e qualche inizio di apparizione anche al sud.

Il meteo prevede fra qualche giorno l'abbassamento delle temperature che potrebbe cambiare ancora una volta la situazione favorendo magari gli amici del sud che sin qui hanno avuto poco da festeggiare.
Di certo continua a registrarsi il fenomeno a macchia di leopardo degli ultimi anni che hanno visto alcune zone, magari favorite dai venti, vedere giorni di ottimo passo per la fortuna di chi è riuscito a capitare nel posto giusto e al momento esatto.

E da te come procede il passo?
Domenica, 15 Novembre 2015 00:00

Art. 34. Associazioni venatorie

Scritto da
Cacciatori riuniti1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall’Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

Domenica, 15 Novembre 2015 00:00

Art. 35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.

Scritto da
Albero di Mele tipico delle provincie di Trento e Bolzano

1. Al termine dell’annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Domenica, 15 Novembre 2015 00:00

Art. 36. Disposizioni transitorie.

Scritto da
Azienda faunistica 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione. 2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

Domenica, 15 Novembre 2015 00:00

Art. 37. Disposizioni finali

Scritto da
1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l’attività dell’Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell’articolo 27, comma 1, lettera b.

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