1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il
cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve
essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta
qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il
concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da
singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale,
contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché
dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento
della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a
tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione
agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della
fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a
tasse regionali.
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