2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di
conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla
tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del
25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati,
concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei
modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della
Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n.
812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto
1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive
79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire individuano lungo
le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, zone di protezione speciale finalizzate al
mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono
particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla
citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE
e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un
anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. Le Zone di
protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, o vvero istituite,
dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle
cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data
di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie
da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente
legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini
di tali areeed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.»
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma
5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali
in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione
della fauna selvatica. 7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri
interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per
coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della
fauna selvatica, nonche' quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»;
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