1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano
altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa
agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale
nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività
con i mezzi di cui all'articolo 13.
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