3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell’interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia – Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell’articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , come sostituito dall’articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.
«Art.33
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