4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste definisce l’indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l’adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
«Art.35
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