1. Le regioni esercitano le funzioni amminist
rative di programmazione
e di coordinamento ai
fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di
orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali.
Alle province spettano le funzioni amminist
rative in materia di caccia e di protezione
della fauna secondo quanto previsto dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province au
tonome esercitano le funzioni amministrative in
materia di caccia in base
alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
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