1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di
calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. é consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a
ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile
anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
<< Art.12
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