1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di
lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e
faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna
europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di
conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è
consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di
impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti
l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di
agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento
(CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate
solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle
convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto
delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
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