1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone,
può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di
adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le
opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle
convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione europea.
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