1.É costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime
della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei
seguenti casi:
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla
persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per
cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona,
con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità
permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da
calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo
12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da
determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura
del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di
applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per
cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato,
da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui
all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti
dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.
<< Art.24
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