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Domenica, 09 Settembre 2018 12:00

Nuovo Decreto armi applica le direttive Europee

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L'Italia si allinea alle direttive europee in tema di armi e tracciabilità

Direttiva Armi 104L'Italia è la prima nazione che ufficializza di essersi adeguata alle direttive europee sulle armi.
Il Governo Gentiloni, proprio sul finire del mandato, aveva già emanato un decreto armi, poi non convertito in legge anche per l'insediamento del nuovo del governo. Giorno 8 settembre, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 104 del 10 agosto che applica, nel nostro paese, le Direttive Europee.

Il Decreto entra in vigore dal 14 settembre, ma ha valore retroattivo dal 13 giugno 2017 come previsto dalla Direttiva Europea. Gazzetta Ufficiale: Decreto Legislativo 104 del 10 agosto 2018.

Cosa cambia per i possessori di armi?

Sono tante le novità introdotte dal decreto, dalla tracciabilità delle armi, alle licenze d'armi e alle semplificazioni delle certificazioni sanitarie. Cerchiamo, assieme, di capire quali sono le novità...
Durate delle licenze
Con il nuovo decreto la durata della validità del porto d'ami uso caccia o sportivo passa da 6 a 5 anni e può essere in qualsiasi momento recovata dal questore.
Il titolare della licenza può presentare domanda di rinnovo corredando la richiesta con certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di rinnovo.
Il porto d'armi per difesa personale mantiene l'attuale validità annuale. Le licenze di collezione e prefettizia mantengono la validità permanente. Non si fa riferimento a nessuna attestazione da presentare sull'informativa sui conviventi del possesso d'armi come previsto dal precedente decreto.
Certificazioni sanitarie
Viene sbloccata la procedura semplificata per il rilascio delle certificazioni sanitarie per il riconoscimento del porto d’armi. I medici legali potranno tornare di nuovo a rilasciare le certificazioni sanitarie per il rilascio del porto d’armi, anche al di fuori delle strutture medico sanitarie in cui svolgono servizio.

Tutti i titolari di licenza dovranno presentare ogni cinque anni la certificazione medica di idoneità. Nel caso di mancata presentazione, il Prefetto, può vietare la detenzione delle armi denunciate. Ad essere esenti solo i collezionisti di armi antiche.
Detenzione di armi e munizioni
Viene ribadito l'obbligo di denuncia dell'acquisto di armi, munizioni finite e materiale esplodente entro 72 ore.
Si introduce, previa disponibilità dell'ufficio locale di polizia competente nel territorio, la possibilità di inoltrare le denunce tramite via telematica con posta elettronica certificata.
Passano da 6 a 12 il numero di armi sportive detenibili. Aumentano anche le dimensioni dei caricatori che passano a 20 colpi massimi per arma corta e a 10 per arma lunga.
Armi da collezione
Una novità interessante per i collezionisti d'armi è la possibilità di trasportare le armi verso i poligoni di tiro per effettuare prove con cadenza semestrale per un numero massimo di 62 colpi con munizioni da acquistarsi per lo scopo e da consumare immediatamente.
Viene concesso ai Questori la facoltà di rilasciare, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, licenze di collezione per la detenzione di armi da fuoco appartenenti alle categorie A6, A7 e A8.
Tracciabilità delle armi e delle munizioni
Un punto cardine della Direttiva Europea sulle armi e l'identificazione delle armi in maniera semplice ed immediata su tutto il territorio europeo.
Si istituirà, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informativo dedicato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni.
Si fa obbligo ai fabbricanti di armi, assemblatori ed importatori della marcatura unica delle armi. Tale marcatura dovrà contenere:
  • il nome, la sigla o il marchio del fabbricante;
  • il paese di fabbricazione o assemblaggio;
  • il numero di serie;
  • l'anno di fabbricazione o assemblaggio.


Testo integrale:Gazzetta Ufficiale Decreto Legislativo n° 104 del 10 agosto 2018

Direttiva europea armi

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