1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10,
comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti
territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
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3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base
dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.
Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che
praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale
nazionale.
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria
minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in
comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra
il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento
fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica
delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione
competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio
alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri
comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di
gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria
opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi
dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima
di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano
faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità
venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento
di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima
costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la
loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi.
Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del
regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con
delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori
superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche
mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con
legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori
alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di
caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei
cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza
paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti
di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma
organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di
associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per
cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi
per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori
dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per
l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da
interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il
ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi,
cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni
passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della
manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza
richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunisticovenatorio.
Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e
occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del
fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile
l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione
che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di
contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e
dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi,
previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il
termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono
indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate
alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle
loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla
pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della
densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di
competenza.
<< Art.13
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