Il decreto ha validità immediata e per i prossimi 60 giorni durante i quali il decreto deve essere convertito in legge per continuare a valere.
Un'imposizione netta che ha suscitato molte polemiche fra gli amanti della caccia al setolone e prodotto non poche polemiche sulla diminuzione dei colpi a disposizione, utili magari in caso di necessità sulla carica del re del bosco.
Con questo decreto ci adeguiamo agli altri paese europei dove già da anni il numero disponibile di proiettili da utilizzare per la caccia agli ungulati e tre, ma le lamentele maggiori, più che sulla diminuzione vere e propria dei colpi a disposizione, sono per l'ennesimo provvedimento atto a limitare ancora una volta i cacciatori italiani fra i più tartassati e soggetti a restrizioni (a volte senza senso) d'Europa.
La camera vota per mantenere i richiami vivi per uso caccia
Di seguito le principali modifiche apportate dal decreto legge del 24 giugno 2014 :
1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio».
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia
non possono contenere piu' di due cartucce.».
3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica; che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se
importati dall'estero.».
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