È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l),della citata legge n. 157 del 1992. Art.7 comma 2 legge n.221 28.12.2015
I tre uomini sono stati denunciati e soggetti a sanzione amministrativa come previsto dalla Legge Regionale.
É molto importante contrastare questi fenomeni per non creare sovrappopolamento di cinghiali in aree ristrette che possono aggravare i danni alle colture e diventare un serio pericolo per la circolazione stradale.
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