1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione
è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I),
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun
anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b)
1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le
associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di
quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle
stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
<< Art.23
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