1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella
protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla
prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui
all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di
cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti
rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al
comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche
mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve
concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
<< Art.25
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