1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una
forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza
avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza
aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla
presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di
divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore
a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire
2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non
autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5,
comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa
fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue
la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non
esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro
cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei
terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12,
per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta
salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in
materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
<< Art.30
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