1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed
imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare
o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative
a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario
venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a
svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente
esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati
nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione
di cui al comma 1.
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