1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre
1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di
ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna),
è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che
forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale
costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre
componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle
comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio
nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività
di inanellamento a scopo
scientifico sull'intero
territorio italiano, di collaborare con gli organismi
stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi
della Comunità economica europe
a aventi analoghi compiti e fi
nalità, di coll
aborare con le
università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi
faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-
scientifici richiest
i dallo Stato, dalle regioni
e dalle province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione
post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione
professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge una commissione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, da un rappre
sentante del Ministro dell'ambiente, da un
rappresentante del Ministro della sanità e dal
direttore generale dell'
Istituto nazionale di
biologia della selvaggina in carica alla data di
entrata in vigore della
presente legge, provvede
ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell
'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente
articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio
decreto.
5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
provvede direttamente
alle attività di cui all'articolo 4.
6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali.
<< Art.6
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