1. Presso il Ministero dell'agric
oltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-
venatorio nazionale (CTFVN) composto da tr
e rappresentanti nominati dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresenta
nti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre
rappresentanti delle regioni nomina
ti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da tre rappre
sentanti delle province
nominati dall'Unione delle provin
ce d'Italia, dal direttore dell'Is
tituto nazionale per la fauna
selvatica, da un rappresentante per ogni associaz
ione venatoria nazionale riconosciuta, da tre
rappresentanti delle organizzazioni profession
ali agricole maggiorme
nte rappresentative a
livello nazionale, da quattro rappresentanti delle
associazioni di protezio
ne ambientale presenti
nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un ra
ppresentante dell'Unione zoologica italiana, da
un rappresentante dell'Ente nazi
onale per la cinofilia italia
na, da un rappresentante del
Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un
rappresentante dell'Ente nazionale per la protez
ione degli animali, da un rappresentante del
Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazi
onale è costituito, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sulla base delle designazioni
delle organizzazioni ed associaz
ioni di cui al comma 1 ed è
presieduto dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo
tecnico consultivo per tutto quello che concerne
l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio na
zionale viene rinnovato ogni cinque anni.
<< Art.7Art.9 >>
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