Chieti:
Chietino-LancianeseL'Aquila:
Pescara:
Teramo:
1. é vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici
e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre
1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale
riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32,
comma 3, della legge medesima (1);
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette
zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone
comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da
strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in
caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di
stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del
bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per
l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o
tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da
veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona
faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior
parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna
selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a
sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale distruggere o
danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie
protette di uccelli;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura,
nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da
tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e
manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati,
vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1º gennaio 1994, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,
nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa
(alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano
(phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da
allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente
apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati
come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna
selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con
le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire
le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente
tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree
con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione
dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
(1) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23 dicembre
1996, n. 649.
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