1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a
qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino
di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della
fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in
ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano
all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di
fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a
consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in
campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori.
Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata
a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che
l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato
su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in
apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino,
anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono
verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le
circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da
cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli agenti
venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi
all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della
medesima legge.
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti
degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e
di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano
tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono
comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi
predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori
dall'orario di servizio.
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