Al momento non ci sono ATC per questa Regione.
In Valle D'Aosta vengono inserite le zone di caccia nel calendario venatorio annuale.
Raniero Testa è un grande tiratore appassionato al tiro estremo dove istinto, precisione, velocità e potenza sono i fattori chiave per il successo.
Sponsorizzato dalla Winchester, stabilisce il nuovo record del mondo l’11 luglio 2012 al circolo Arcera, Italia, colpendo ben 12 piattelli lanciati a mano da lui stesso.
Renato Lamera è un grande tiratore, nonché cacciatore, e la grande passione per il tiro a volo, lo portano a sviluppare metodi di tiro talmente spettacolari da rendere queste discipline veri e propri intrattenimenti per il pubblico.
Renato Lamera spara con naturalezza e colpisce i suoi bersagli dimostrando grande maestria, anche senza guardare la linea di mira.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una
forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza
avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza
aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla
presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di
divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore
a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire
2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non
autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5,
comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa
fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue
la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non
esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro
cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei
terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12,
per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta
salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in
materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data
di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte,
cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi
abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la
caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di
protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni
adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita
l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni
di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti
alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o
per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione
si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando
da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in
commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto
riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e
tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli
animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i
casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle
corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti
degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e
di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano
tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono
comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi
predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori
dall'orario di servizio.
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a
qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino
di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della
fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in
ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano
all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di
fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a
consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in
campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori.
Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata
a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che
l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato
su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in
apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino,
anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono
verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le
circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da
cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli agenti
venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi
all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della
medesima legge.
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta,
ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da
caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono
portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7
marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del
Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie
private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì
alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale
di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni
previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle
commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di
rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio
nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di
vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia
delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma
1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole,
venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il
coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla
preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della
qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non
necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 (1).
(1) Il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti
delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche
nazionali riconosciute, è ora di competenza delle province, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n.
112.
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella
protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla
prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui
all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di
cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti
rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al
comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche
mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve
concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
1.É costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime
della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei
seguenti casi:
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla
persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per
cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona,
con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità
permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da
calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo
12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da
determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura
del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di
applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per
cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato,
da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui
all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti
dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.
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