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Cresciuto con una passione enorme per la caccia e la natura ha cominciato ad avvicinarsi alla ricarica ed al mondo venatorio grazie al padre. Sempre in cerca di nuovi accorgimenti e prodotti ha pensato bene di creare una community incentrata attorno alla caccia dove apprendere nuove tecniche e scambiarsi opinioni. I suoi carnieri sono spesso vuoti, ma ogni uscita gli regala un'emozione e spesso si perde fra le nuvole ammirando paesaggi straordinari o valutando le condizioni meteo.

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

<< Art.4

Art.6 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.



<< Art.3

Art.5 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 3 Divieto di uccellagione



1. é vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

<< Art.2

Art.4 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Punti salienti della legge 157

La legge 157 del 11 febbraio 1992 regolamenta l'attività venatoria, ma quali sono i punti chiave introdotti dalla normativa da tenere sempre a mente?

Piani faunistico - venatori

Attraverso i Piani Faunistici viene operata la "programmazione della caccia" con i quali le regioni devono programmare le attività di conservazione della fauna, facendole coincidere con la regolamentazione della caccia.
La parte più importante della pianificazione riguarda il territorio agro silvo(bosco) pastorale, che deve essere destinato per una percentuale che va dal 20 al 30% alla protezione della fauna, per una percentuale massima del 15% alla gestione privata della caccia e per la restante parte alla normale attività venatoria.
Nella percentuale destinata alla protezione della fauna rientrano i parchi nazionali e regionali, le oasi di protezione ed i fondi chiusi.
Una delle novità introdotte dalla legge 157 ha riguardato inoltre la suddivisione del territorio destinato alla caccia in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), porzioni di territorio, di norma sub provinciali, che i cacciatori devono scegliere per esercitare l’attività in modo prevalente, mettendo così fine a un nomadismo incontrollato e legando il cacciatore a un territorio specifico.



Modalità e mezzi per l'esercizio

L’attività venatoria può essere esercitata solo da chi è in possesso di un’autorizzazione (la licenza di caccia). L'articolo 13 stabilisce i mezzi per esercitare l’attività venatoria e le modalità con cui essa può essere condotta.
In particolare la caccia può avvenire con l'uso dell'arco, del falco o del fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, e fucile con canna ad anima rigata, con calibro non inferiore a millimetri 5,6. Sull'uso del fucile gravano ulteriori limitazioni, come ad esempio il divieto di utilizzo di silenziatori o, nei fucili ad anima liscia, una limitazione nel numero di cartucce ad un massimo di tre colpi totali nel caso dei semiautomatici.

Le modalità di caccia previste sono:

  • vagante in zona Alpi;
  • da appostamento fisso;
  • in tutte le altre forme di attività venatoria consentite dalla legge nel rimanente territorio

La prima modalità è esercitata esclusivamente da coloro che risiedono in zone di montagna nelle regioni del Nord Italia. La caccia da appostamento fisso è condotta spesso facendo ricorso dei "richiami vivi e si distingue in:
  • Appostamento fisso ordinario destinato alle attività di caccia alla piccola migratoria.
  • Appostamento fisso per colombaccio destinato alla specifica attività venatoria rivolta al columbiforme.
  • Appostamento fisso per acquatici destinato alla caccia ad anatidi e trampolieri.

La terza modalità di cacca è la cosiddetta "caccia vagante", ed è anche la più diffusa.


Specie e tempi di caccia

Il cuore della 157 è rappresentato dall'articolo 18 che stabilisce i tempi per l’esercizio venatorio e l’elenco delle specie cacciabili. Ogni anno, in osservanza dei criteri minimi stabiliti dalla legge, le regioni italiane deliberano il calendario venatorio in cui sono fissati volta per volta i tempi e le specie. Secondo la legge, la stagione venatoria si estende al massimo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, con le regioni che possono derogare rispetto a queste date anticipando l’apertura per alcune specie alla prima domenica di settembre e posticipando la chiusura al 10 febbraio, ma solo per alcune specie e con parere vincolante dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). In tutti i casi l’attività venatoria è rigorosamente vietata durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
L'individuazione generale dei tempi di caccia per le singole specie e per i vari Paesi è affidato, a livello comunitario, a un documento scientifico messo a punto da un gruppo di esperti, costituito dalla Commissione europea. Recentemente in Italia, l’ISPRA ha messo a punto una "Guida" per la stesura dei calendari venatori nella quale si evince che per almeno 11 specie debba esserci una riduzione della stagione venatoria e per varie specie è necessaria una sospensione dalle liste delle specie cacciabili. In Italia sono attualmente cacciabili 12 specie di mammiferi e 34 specie di uccelli.


Divieti e sanzioni

La legge 157 stabilisce una serie di divieti per garantire il rispetto dell’esercizio dell’attività venatoria. Il rispetto delle distanze da sicurezza da case e strade oppure l’obbligo di raccogliere i bossoli dopo aver sparato, o ancora il divieto di cacciare da automezzi e da natanti, o l’obbligo per il cacciatore di stipulare un’assicurazione sono solo alcuni esempi. A questi obblighi e divieti corrisponde un sistema sanzionatorio, individuato dagli articoli 30 e 31.
L'articolo 30 prevede le sanzioni penali per quei comportamenti che sono ritenuti particolarmente gravi, come ad esempio la caccia in aree protette, l’abbattimento di specie protette e particolarmente protette, l’utilizzo di mezzi non consentiti.
L’articolo 31 prevede, invece, le sanzioni amministrative per quei comportamenti che non sono ritenuti gravi ma comunque vietati o per la mancata osservazione di alcune prescrizioni, come ad esempio il mancato versamento delle tasse, il non rispetto delle distanze di sicurezza, la caccia fuori dagli orari consentiti. In entrambe le eventualità, cioè sia di sanzioni penali che amministrative, la legge, nel caso di recidiva, prevede la sospensione o addirittura la revoca della licenza di caccia.



Leggi e regolamenti sulla caccia
Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Leggi e regolamenti sulla caccia

In Italia la caccia è regolamentata principalmente dalla legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992 e nota più semplicemente come "157". Tuttavia questa legge non è a prova di contestazione sia da parte degli ambientalisti che da parte dei cacciatori.

Chiunque sia interessato all'attività venatoria dovrebbe, almeno una volta, consultarla e memorizzarne i punti chiave.

Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 2 Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a. mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b. uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);

c. tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

 

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

 

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.



<< Art.1

Art.3 >>



Leggi e regolamenti sulla caccia
Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 1 Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonche' ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»


Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Leishmaniosi

La leishmaniosi è una delle malattie più devastanti che possano colpire il nostro fedele compagno. La causa è causata dal parassita Leishmania Infantum trasmesso dalla puntura di piccoli insetti, i flebotomi, attivi nel nostro paese per lo più da maggio ad ottobre.

Non appena il nostro cane si ammala di leishmaniosi il sistema immunitario ne risente comportando dei danni progressivi che possono portare anche alla morte. La leishmaniosi è una malattia trasmissibile all'uomo, pertanto, è necessario individuare i soggetti malati e provvedere con rapidità al loro trattamento.

Domenica, 23 Marzo 2014 00:00

Fratelli Beni Sipe 32g

La classica cartuccia con la Sipe ideale per la piccola migratoria da utilizzare da autunno in poi con le temperature più rigide.

Ideale per tiri entro i 30-35m in armeria l'abbiamo trovata soltanto col n°10 e sul sito non troviamo informazioni sulle numerazioni di piombo disponibili.

Un problema che si riscontra in molti cani alle prime uscite è la paura allo sparo. Abituare il nostro cucciolo allo sparo dovrebbe essere una delle nostre prime attività per non rischiare di renderlo inutilizzabile a caccia.

Se ne hai le possibilità porta il cane a passeggio in prossimità di un campo di tiro. Posizionati a circa 200-300 metri e ad ogni sparo fai attenzione che il cane non si intimorisca ed in caso rassicuralo con carezze e coccole. Piano piano avvicinati sempre di più al tiro sempre facendo attenzione a non far preoccupare troppo il tuo animale. Anche a caccia nelle prime uscite, sulla ferma o la cerca non sparare alle prime frullate, ma lascia che il cane insegua per quanto possa il volatile.

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