1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione
è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I),
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun
anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b)
1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le
associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di
quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle
stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il
cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve
essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta
qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il
concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da
singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale,
contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché
dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento
della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a
tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione
agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della
fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a
tasse regionali.
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica
sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio
venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione
in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie
indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali
esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare
riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione
agricola;
e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al
comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono
corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza,
anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata
su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non
anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare
l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da
almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge
comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante
l'uso dell'arco e del falco.
1. é vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici
e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre
1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale
riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32,
comma 3, della legge medesima (1);
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette
zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone
comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da
strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in
caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di
stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del
bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per
l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o
tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da
veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona
faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior
parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna
selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a
sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale distruggere o
danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie
protette di uccelli;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura,
nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da
tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e
manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati,
vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1º gennaio 1994, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,
nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa
(alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano
(phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da
allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente
apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati
come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna
selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con
le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire
le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente
tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree
con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione
dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
(1) Lettera così modificata dall'art. 11-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23 dicembre
1996, n. 649.
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone,
può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di
adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le
opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle
convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione europea.
Questo articolo è stato introdotto dalla LEGGE 3 ottobre 2002, n.221, "Integrazioni alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2002.
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo
per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE Le
deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non
superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine
all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono
essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle
condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979. Le deroghe e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i
metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del
prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli
e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi
determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, in
conformita' al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) e non possono avere comunque ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la
regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in
violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. 4.
Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali
e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla
regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto
l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle
disposizioni dell presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.»
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le
politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa
alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3,
della direttiva 79/409/CEE".
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di
fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per
motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente,
viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi
dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite
di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2
anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix
coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae);
passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola
(Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice
rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus
floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris);
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola
(Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya
fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (1); [peppola (Fringilla montifringilla)]
(1); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus
monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia
(Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca);
camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione
sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º
novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di
nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle
specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo
di nidificazione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione
alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1º settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la
caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle
regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1º agosto
nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle
specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o
dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie
cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il
15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel
rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi
da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei
quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono,
anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30
novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La
caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è
consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.
(1) Il d.p.c.m. 22 novembre 1993, ha escluso dall'elenco la presente specie, disponendo che le
Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi. Vedi, anche, il d.p.c.m. 21
marzo 1997.
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano
altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa
agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale
nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività
con i mezzi di cui all'articolo 13.
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di
lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e
faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna
europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di
conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.
In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è
consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di
impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti
l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di
agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento
(CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate
solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle
convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto
delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
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