1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il
cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve
essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che
rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta
qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il
concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da
singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale,
contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché
dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento
della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a
tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione
agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della
fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a
tasse regionali.
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione
è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I),
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun
anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b)
1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le
associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di
quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle
stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
1.É costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime
della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei
seguenti casi:
a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla
persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per
cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona,
con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità
permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da
calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo
12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da
determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura
del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di
applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per
cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato,
da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui
all'articolo 12, comma 8.
5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti
dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero
dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella
protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla
prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui
all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di
cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti
rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al
comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche
mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve
concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta,
ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da
caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono
portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7
marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del
Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie
private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì
alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale
di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni
previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle
commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di
rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio
nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di
vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia
delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma
1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole,
venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il
coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla
preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della
qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non
necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 (1).
(1) Il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti
delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche
nazionali riconosciute, è ora di competenza delle province, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n.
112.
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