1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fa una alpina, è considerato zona faunistica a sé stante. 2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinar e l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia e sclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Le regioni nei cui territori sono comp resi quelli alpini, d' intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilasci
a ai cittadini che la
richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto di
retto all'abbattimento o alla cattura di fauna
selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vaga
re o il soffermarsi con
i mezzi destinati a tale
scopo o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di atte
sa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per
forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o
con il falco, l'esercizi
o venatorio stesso può
essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da
appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre
forme di attività venatoria consentite dalla
presente legge e praticate nel rimanente
territorio destinato all'attività venatoria
programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della
presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di
cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere
esercitata da chi abbia compiuto
il diciotessimo anno di età e
sia munito di licenza di porto
di fucile per uso di caccia, di
polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
venatoria, con massimale
di lire un miliardo per
ogni sinistro, di cui li
re 750 milioni per ogni
persona danneggiata e lire 250 milioni per danni
ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attività
venatoria, con massimale di lire 100
milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, provvede ogni quattro anni, con
proprio decreto, ad aggiornare i massimali
suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il da
nno può procedere ad azione diretta nei confronti
della compagnia di assicurazione
presso la quale colui che ha ca
usato il danno ha contratto la
relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e
consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle
norme di cui alla presente legge e delle norme
emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso
di un apposito
tesserino rilasciato dalla regione di
residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il
calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è
consentita l'attività venatoria. Per l'esercizi
o della caccia in regioni
diverse da quella di
residenza è necessario che,
a cura di quest'ultima, vengano
apposte sul predetto tesserino le
indicazioni sopramenzionate.
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di
calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. é consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore
a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a
ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio
non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile
anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10,
comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti
territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
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3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base
dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.
Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che
praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale
nazionale.
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria
minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in
comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra
il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento
fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica
delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione
competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio
alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri
comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di
gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria
opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi
dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima
di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano
faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità
venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento
di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima
costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la
loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi.
Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del
regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con
delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori
superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche
mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con
legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori
alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di
caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei
cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza
paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti
di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma
organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di
associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per
cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi
per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori
dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per
l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da
interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il
ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi,
cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni
passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della
manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza
richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunisticovenatorio.
Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e
occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del
fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile
l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione
che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di
contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e
dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi,
previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il
termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono
indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate
alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle
loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla
pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della
densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di
competenza.
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della
gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da
determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni
agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il
gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio
dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta
giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di
cui all'articolo 10. é altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali,
quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole
specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca
scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del
proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro
dell'area interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il
proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di
coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da
seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i
terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del
raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di
coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in
relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da
altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua
perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I
fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà
successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i
conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate
tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento
del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato
brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e
stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione
dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che
consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui
all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23
dicembre 1996, n. 649.
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