1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a
qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino
di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della
fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in
ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano
all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di
fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a
consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in
campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori.
Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata
a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che
l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato
su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in
apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e
quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino,
anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono
verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le
circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da
cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli agenti
venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi
all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della
medesima legge.
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti
degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e
di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano
tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono
comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi
predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori
dall'orario di servizio.
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data
di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte,
cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi
abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la
caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di
protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni
adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita
l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni
di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti
alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o
per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione
si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando
da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in
commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto
riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e
tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli
animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i
casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle
corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una
forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza
avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza
aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla
presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di
divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore
a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire
2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non
autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5,
comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa
fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue
la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non
esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro
cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei
terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12,
per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta
salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in
materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano
altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa
agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale
nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività
con i mezzi di cui all'articolo 13.
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