1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix
coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae);
passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola
(Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice
rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus
floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris);
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola
(Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya
fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (1); [peppola (Fringilla montifringilla)]
(1); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus
monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia
(Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca);
camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione
sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º
novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di
nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle
specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo
di nidificazione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione
alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1º settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la
caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle
regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1º agosto
nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle
specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o
dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie
cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il
15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel
rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi
da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei
quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono,
anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30
novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La
caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è
consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.
(1) Il d.p.c.m. 22 novembre 1993, ha escluso dall'elenco la presente specie, disponendo che le
Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi. Vedi, anche, il d.p.c.m. 21
marzo 1997.
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di
fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per
motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente,
viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi
dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite
di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2
anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Questo articolo è stato introdotto dalla LEGGE 3 ottobre 2002, n.221, "Integrazioni alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2002.
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo
per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE Le
deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non
superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine
all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono
essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle
condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979. Le deroghe e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i
metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del
prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli
e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi
determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, in
conformita' al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) e non possono avere comunque ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la
regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in
violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. 4.
Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali
e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla
regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto
l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle
disposizioni dell presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.»
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le
politiche comunitarie, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa
alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3,
della direttiva 79/409/CEE".
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone,
può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di
adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le
opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle
convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione europea.
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazi
onale è soggetto a pianificazione faunistico-
venatoria finalizzata, per quanto attiene alle spec
ie carnivore, alla conservazione delle effettive
capacità riproduttive e al contenimento naturale
di altre specie e, per qu
anto riguarda le altre
specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la
pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni re
gione è destinato per una quota dal 20 al 30 per
cento a protezione della fauna selvatica, fatta ecce
zione per il territorio
delle Alpi di ciascuna
regione, che costituisce zona faunistica a sé
stante ed è destinato a protezione nella
percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette pe
rcentuali sono compresi
i territori ove sia
comunque vietata l'attività ve
natoria anche per effetto di
altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma
3 comprende anche i territori di cui al comma 8,
lettere a), b), e c). Si intende per protezione il
divieto di abbattimento e cattura a fini venatori
accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura
della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima
globale del 15 per cento a caccia
riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma
1, e a centri privati di riproduzione de
lla fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastoral
e le regioni promuovono forme di gestione
programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale
le province
predispongono, articolandoli per comprens
ori omogenei, piani faunistico-venatori.
Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale
tesi a favorire la
riproduzione naturale di fauna selvatica nonché
piani di immissione di fauna selvatica anche
tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri
ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazional
e tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di
cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna
selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni
utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica
ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di
ricostituzione delle popolazioni autotctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooper
ativa, ove è vietato l'
esercizio dell'attività
venatoria ed è consentito il prelievo di animali
allevati appartenenti a specie cacciabili da parte
del titolare dell'impresa agricola, di dipenden
ti della stessa e di
persone nominativamente
indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna
selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie
cacciabili, la cui gestione può essere affidata
ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad
imprenditori agricoli
singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i
danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzio
ni agricole e alle opere approntate su fondi
vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi
rustici, singoli o associati, che si
impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui so
no collocabili gli a
ppostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabe
lle perimetrali, esenti
da tasse, secondo le
disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia
preposto o incaricato della ge
stione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei
piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con
l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di ma
ncato adempimento da parte delle province dopo
dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che
orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni
con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza
faunistica, da conseguirsi anche mediante
modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori
da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-
venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al
comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi
interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente
interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta
semplice ed esente da oneri fiscali, da parte de
i proprietari o conduttori dei fondi costituenti
almeno il 40 per cento della superficie complessi
va che si intende vincolare, la zona non può
essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato
anche nel caso in cui no
n sia stata presentata
formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vi
sta di particolari necessità ambientali, possono
disporre la costituzione coattiva di oasi di
protezione e di zone di
ripopolamento e cattura,
nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione ma
nifestata dai proprietari o conduttori di fondi
interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono
destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
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