1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data
di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte,
cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi
abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la
caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di
protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni
adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita
l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni
di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti
alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o
per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione
si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando
da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in
commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto
riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e
tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli
animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i
casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle
corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una
forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza
avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza
aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla
presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di
divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in
violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore
a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire
2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non
autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5,
comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte
annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa
fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue
la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non
esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro
cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei
terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12,
per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta
salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in
materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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