1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano
altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa
agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale
nel rispetto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel
rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività
con i mezzi di cui all'articolo 13.
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix
coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae);
passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola
(Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice
rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus
floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris);
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera);
porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola
(Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya
fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino
(Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (1); [peppola (Fringilla montifringilla)]
(1); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus
monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia
(Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1º ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca);
camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione
sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1º ottobre al 31 dicembre o dal 1º
novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di
nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle
specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo
di nidificazione.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione
alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque
contenuti tra il 1º settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la
caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle
regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1º agosto
nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle
specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o
dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie
cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il
15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel
rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi
da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei
quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono,
anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da
appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1º ottobre e il 30
novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La
caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è
consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al
beccaccino.
(1) Il d.p.c.m. 22 novembre 1993, ha escluso dall'elenco la presente specie, disponendo che le
Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi. Vedi, anche, il d.p.c.m. 21
marzo 1997.
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