1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fa una alpina, è considerato zona faunistica a sé stante. 2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinar e l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia e sclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Le regioni nei cui territori sono comp resi quelli alpini, d' intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilasci
a ai cittadini che la
richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto di
retto all'abbattimento o alla cattura di fauna
selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vaga
re o il soffermarsi con
i mezzi destinati a tale
scopo o in attitudine di
ricerca della fauna selvatica o di atte
sa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per
forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o
con il falco, l'esercizi
o venatorio stesso può
essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da
appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre
forme di attività venatoria consentite dalla
presente legge e praticate nel rimanente
territorio destinato all'attività venatoria
programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della
presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di
cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere
esercitata da chi abbia compiuto
il diciotessimo anno di età e
sia munito di licenza di porto
di fucile per uso di caccia, di
polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
venatoria, con massimale
di lire un miliardo per
ogni sinistro, di cui li
re 750 milioni per ogni
persona danneggiata e lire 250 milioni per danni
ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attività
venatoria, con massimale di lire 100
milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, provvede ogni quattro anni, con
proprio decreto, ad aggiornare i massimali
suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il da
nno può procedere ad azione diretta nei confronti
della compagnia di assicurazione
presso la quale colui che ha ca
usato il danno ha contratto la
relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e
consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle
norme di cui alla presente legge e delle norme
emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso
di un apposito
tesserino rilasciato dalla regione di
residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il
calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è
consentita l'attività venatoria. Per l'esercizi
o della caccia in regioni
diverse da quella di
residenza è necessario che,
a cura di quest'ultima, vengano
apposte sul predetto tesserino le
indicazioni sopramenzionate.
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