La legge 157 del 11 febbraio 1992 regolamenta l'attività venatoria, ma quali sono i punti chiave introdotti dalla normativa da tenere sempre a mente?
Attraverso i Piani Faunistici viene operata la "programmazione della caccia" con i quali le regioni devono programmare le attività di conservazione della fauna, facendole coincidere con la regolamentazione della caccia.
La parte più importante della pianificazione riguarda il territorio agro silvo(bosco) pastorale, che deve essere destinato per una percentuale che va dal 20 al 30% alla protezione della fauna, per una percentuale massima del 15% alla gestione privata della caccia e per la restante parte alla normale attività venatoria.
Nella percentuale destinata alla protezione della fauna rientrano i parchi nazionali e regionali, le oasi di protezione ed i fondi chiusi.
Una delle novità introdotte dalla legge 157 ha riguardato inoltre la suddivisione del territorio destinato alla caccia in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), porzioni di territorio, di norma sub provinciali, che i cacciatori devono scegliere per esercitare l’attività in modo prevalente, mettendo così fine a un nomadismo incontrollato e legando il cacciatore a un territorio specifico.
L’attività venatoria può essere esercitata solo da chi è in possesso di un’autorizzazione (la licenza di caccia). L'articolo 13 stabilisce i mezzi per esercitare l’attività venatoria e le modalità con cui essa può essere condotta.
In particolare la caccia può avvenire con l'uso dell'arco, del falco o del fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, e fucile con canna ad anima rigata, con calibro non inferiore a millimetri 5,6.
Sull'uso del fucile gravano ulteriori limitazioni, come ad esempio il divieto di utilizzo di silenziatori o, nei fucili ad anima liscia, una limitazione nel numero di cartucce ad un massimo di tre colpi totali nel caso dei semiautomatici.
Le modalità di caccia previste sono:
Il cuore della 157 è rappresentato dall'articolo 18 che stabilisce i tempi per l’esercizio venatorio e l’elenco delle specie cacciabili. Ogni anno, in osservanza dei criteri minimi stabiliti dalla legge, le regioni italiane deliberano il calendario venatorio in cui sono fissati volta per volta i tempi e le specie. Secondo la legge, la stagione venatoria si estende al massimo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, con le regioni che possono derogare rispetto a queste date anticipando l’apertura per alcune specie alla prima domenica di settembre e posticipando la chiusura al 10 febbraio, ma solo per alcune specie e con parere vincolante dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
In tutti i casi l’attività venatoria è rigorosamente vietata durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
L'individuazione generale dei tempi di caccia per le singole specie e per i vari Paesi è affidato, a livello comunitario, a un documento scientifico messo a punto da un gruppo di esperti, costituito dalla Commissione europea. Recentemente in Italia, l’ISPRA ha messo a punto una "Guida" per la stesura dei calendari venatori nella quale si evince che per almeno 11 specie debba esserci una riduzione della stagione venatoria e per varie specie è necessaria una sospensione dalle liste delle specie cacciabili.
In Italia sono attualmente cacciabili 12 specie di mammiferi e 34 specie di uccelli.
La legge 157 stabilisce una serie di divieti per garantire il rispetto dell’esercizio dell’attività venatoria. Il rispetto delle distanze da sicurezza da case e strade oppure l’obbligo di raccogliere i bossoli dopo aver sparato, o ancora il divieto di cacciare da automezzi e da natanti, o l’obbligo per il cacciatore di stipulare un’assicurazione sono solo alcuni esempi. A questi obblighi e divieti corrisponde un sistema sanzionatorio, individuato dagli articoli 30 e 31.
L'articolo 30 prevede le sanzioni penali per quei comportamenti che sono ritenuti particolarmente gravi, come ad esempio la caccia in aree protette, l’abbattimento di specie protette e particolarmente protette, l’utilizzo di mezzi non consentiti.
L’articolo 31 prevede, invece, le sanzioni amministrative per quei comportamenti che non sono ritenuti gravi ma comunque vietati o per la mancata osservazione di alcune prescrizioni, come ad esempio il mancato versamento delle tasse, il non rispetto delle distanze di sicurezza, la caccia fuori dagli orari consentiti.
In entrambe le eventualità, cioè sia di sanzioni penali che amministrative, la legge, nel caso di recidiva, prevede la sospensione o addirittura la revoca della licenza di caccia.
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare
esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i
musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea
per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da
titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta
esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti
da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione
dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle
seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero;
passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia
all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il
quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla
successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per
regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle
specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di
richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad
ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la
detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo
complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da
appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il
numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province
rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso
nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può
essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli
appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo
14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito
unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5,
lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal
titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato
secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di
un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto
da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l'attività venatoria.
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed
imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare
o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative
a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario
venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a
svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente
esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati
nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione
di cui al comma 1.
Leggi tutto...