In Italia la caccia è regolamentata principalmente dalla legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992 e nota più semplicemente come "157". Tuttavia questa legge non è a prova di contestazione sia da parte degli ambientalisti che da parte dei cacciatori.
Chiunque sia interessato all'attività venatoria dovrebbe, almeno una volta, consultarla e memorizzarne i punti chiave.
La legge 157 del 11 febbraio 1992 regolamenta l'attività venatoria, ma quali sono i punti chiave introdotti dalla normativa da tenere sempre a mente?
Attraverso i Piani Faunistici viene operata la "programmazione della caccia" con i quali le regioni devono programmare le attività di conservazione della fauna, facendole coincidere con la regolamentazione della caccia.
La parte più importante della pianificazione riguarda il territorio agro silvo(bosco) pastorale, che deve essere destinato per una percentuale che va dal 20 al 30% alla protezione della fauna, per una percentuale massima del 15% alla gestione privata della caccia e per la restante parte alla normale attività venatoria.
Nella percentuale destinata alla protezione della fauna rientrano i parchi nazionali e regionali, le oasi di protezione ed i fondi chiusi.
Una delle novità introdotte dalla legge 157 ha riguardato inoltre la suddivisione del territorio destinato alla caccia in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), porzioni di territorio, di norma sub provinciali, che i cacciatori devono scegliere per esercitare l’attività in modo prevalente, mettendo così fine a un nomadismo incontrollato e legando il cacciatore a un territorio specifico.
L’attività venatoria può essere esercitata solo da chi è in possesso di un’autorizzazione (la licenza di caccia). L'articolo 13 stabilisce i mezzi per esercitare l’attività venatoria e le modalità con cui essa può essere condotta.
In particolare la caccia può avvenire con l'uso dell'arco, del falco o del fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, e fucile con canna ad anima rigata, con calibro non inferiore a millimetri 5,6.
Sull'uso del fucile gravano ulteriori limitazioni, come ad esempio il divieto di utilizzo di silenziatori o, nei fucili ad anima liscia, una limitazione nel numero di cartucce ad un massimo di tre colpi totali nel caso dei semiautomatici.
Le modalità di caccia previste sono:
Il cuore della 157 è rappresentato dall'articolo 18 che stabilisce i tempi per l’esercizio venatorio e l’elenco delle specie cacciabili. Ogni anno, in osservanza dei criteri minimi stabiliti dalla legge, le regioni italiane deliberano il calendario venatorio in cui sono fissati volta per volta i tempi e le specie. Secondo la legge, la stagione venatoria si estende al massimo tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, con le regioni che possono derogare rispetto a queste date anticipando l’apertura per alcune specie alla prima domenica di settembre e posticipando la chiusura al 10 febbraio, ma solo per alcune specie e con parere vincolante dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
In tutti i casi l’attività venatoria è rigorosamente vietata durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
L'individuazione generale dei tempi di caccia per le singole specie e per i vari Paesi è affidato, a livello comunitario, a un documento scientifico messo a punto da un gruppo di esperti, costituito dalla Commissione europea. Recentemente in Italia, l’ISPRA ha messo a punto una "Guida" per la stesura dei calendari venatori nella quale si evince che per almeno 11 specie debba esserci una riduzione della stagione venatoria e per varie specie è necessaria una sospensione dalle liste delle specie cacciabili.
In Italia sono attualmente cacciabili 12 specie di mammiferi e 34 specie di uccelli.
La legge 157 stabilisce una serie di divieti per garantire il rispetto dell’esercizio dell’attività venatoria. Il rispetto delle distanze da sicurezza da case e strade oppure l’obbligo di raccogliere i bossoli dopo aver sparato, o ancora il divieto di cacciare da automezzi e da natanti, o l’obbligo per il cacciatore di stipulare un’assicurazione sono solo alcuni esempi. A questi obblighi e divieti corrisponde un sistema sanzionatorio, individuato dagli articoli 30 e 31.
L'articolo 30 prevede le sanzioni penali per quei comportamenti che sono ritenuti particolarmente gravi, come ad esempio la caccia in aree protette, l’abbattimento di specie protette e particolarmente protette, l’utilizzo di mezzi non consentiti.
L’articolo 31 prevede, invece, le sanzioni amministrative per quei comportamenti che non sono ritenuti gravi ma comunque vietati o per la mancata osservazione di alcune prescrizioni, come ad esempio il mancato versamento delle tasse, il non rispetto delle distanze di sicurezza, la caccia fuori dagli orari consentiti.
In entrambe le eventualità, cioè sia di sanzioni penali che amministrative, la legge, nel caso di recidiva, prevede la sospensione o addirittura la revoca della licenza di caccia.
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