1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per
regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle
specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di
richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad
ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la
detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo
complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da
appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il
numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province
rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso
nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può
essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli
appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo
14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito
unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5,
lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal
titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato
secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di
un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto
da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l'attività venatoria.
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed
imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare
o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative
a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario
venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a
svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente
esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati
nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione
di cui al comma 1.
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