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Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 7 Istituto nazionale per la fauna selvatica

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1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europe a aventi analoghi compiti e fi nalità, di coll aborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico- scientifici richiest i dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappre sentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell 'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.



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Leggi e regolamenti sulla caccia
Lunedì, 24 Marzo 2014 00:00

Art. 8 Comitato tecnico faunistic o-venatorio nazionale

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1. Presso il Ministero dell'agric oltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale (CTFVN) composto da tr e rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresenta nti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nomina ti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappre sentanti delle province nominati dall'Unione delle provin ce d'Italia, dal direttore dell'Is tituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associaz ione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni profession ali agricole maggiorme nte rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezio ne ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un ra ppresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazi onale per la cinofilia italia na, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protez ione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazi onale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associaz ioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio na zionale viene rinnovato ogni cinque anni.



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Leggi e regolamenti sulla caccia
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