1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare
esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i
musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea
per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da
titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta
esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti
da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione
dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle
seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero;
passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia
all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il
quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla
successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
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